Tutti i prodotti commercializzati con il marchio Canapando sono realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di coltivazione e filiera della canapa industriale, con particolare riferimento alla Legge 2 dicembre 2016, n. 242 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”) e alle disposizioni del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico Stupefacenti).
I prodotti a marchio Canapando sono ottenuti esclusivamente da varietà di Cannabis sativa L. iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della Direttiva 2002/53/CE. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) presente in ciascun prodotto è inferiore alle soglie stabilite dalla legge e, soprattutto, privo di i efficacia drogante o psicotropa.
In conformità al principio di offensività riconosciuto dall’ordinamento penale italiano e dalla giurisprudenza di legittimità, i prodotti Canapando non rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 309/1990, non essendo idonei a produrre effetti stupefacenti.
Anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza n. 48/2025, che ha introdotto modifiche all’art. 2 della Legge n. 242/2016, la vendita dei prodotti a marchio Canapando è stata ritenuta legittima dall’Autorità giudiziaria che, dopo i controlli di routine, ne ha ordinato la restituzione.
Le informazioni contenute nel presente sito sono fornite a scopo meramente informativo e commerciale. Canapando opera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza nelle comunicazioni commerciali, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), con particolare riguardo al divieto di pratiche commerciali ingannevoli di cui agli artt. 20 e ss. del medesimo decreto.

