In merito all’Informazione provvisoria n°15 estesa in data 30 maggio dalle Sezioni Penali Unite della Corte di Cassazione

Ancora una volta noi di Canapando ci troviamo a dover dire la nostra su una situazione che ha raggiunto connotati ben più preoccupanti della solita delirante, mediatica uscita di Salvini.

Preoccupanti perché, nonostante la magistratura negli ultimi anni abbia spesso messo una toppa alle numerose incapacità della classe politica italiana, questa volta non ha mostrato la stessa ragionevolezza ed equilibrio, creando ancora più confusione su una tematica già piuttosto complicata. Una lungimiranza che invece le era stata riconosciuta quando, per esempio, aveva dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi[1].

Non intendiamo entrare troppo nel merito dell’eventuale politicizzazione di una tale restrittiva interpretazione del vuoto normativo lasciato dalla 242/216[2] riguardante la commercializzazione di derivati della cannabis light. Ma ciò che più ci stupisce è la grande contraddizione dell’Informazione Provvisoria n°15 estesa in data 30 maggio dalle Sezioni Penali Unite della Corte di Cassazione. Prima infatti afferma che: “foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientrano nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016″ e che quindi ne è tassativamente vietata la vendita, addirittura riportandola sotto la fattispecie di reato secondo l’art. 73 del dpr.209/1990. Subito dopo si auto-smentisce sostenendo che quest’ultime sono vietate “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.

Ora, che le infiorescenze di cannabis light o CBD che si voglia, abbiano un effetto non molto dissimile da un bella camomilla lo sanno più o meno tutti, ma ciò che ce lo dimostra sono i numerosi studi a riguardo, che evidenziano anche delle importanti facoltà terapeutiche nei confronti di ansia e convulsioni. Tant’è che convenzionalmente l’OMS afferma che la soglia drogante del principio di THC è dello 0,5 %. Secondo la massima organizzazione mondiale di medicina inoltre le preparazioni di cannabidiolo puro, contenenti meno dello 0,2% di THC, non devono essere sotto alcun controllo né tantomeno restrizioni dei governi a livello internazionale[3].

DROGANTE. Una sola parola, semplice per quanto suoni brutta, alla cui interpretazione sono appesi i sogni, gli investimenti e le famiglie di un’azienda come la nostra, che ha sempre lavorato nella legalità, rispettando i precetti della 242/2016. Nonostante questa ennesima difficoltà, riusciamo ancora ad essere fiduciosi e continueremo a lavorare come sempre. Perché riteniamo che il lavoro onesto paghi e per questo lasceremo aperti tutti i nostri shop per informarvi sulla cultura della pianta e non su quella dello sballo.

’altronde che i nostri prodotti siano “privi di efficacia drogante” ce lo hanno già confermato gli stessi magistrati con il dissequestro che abbiamo festeggiato al nostro locale al Pigneto.

Infatti, dopo meno di un mese dall’intervento delle forze dell’ordine e dopo che le infiorescenze fossero state debitamente controllate in laboratorio, il materiale è tornato nella nostra completa disposizione. Non solo, la Camera di Commercio ha anche ritenuto le nostre etichette conformi alla vendita al pubblico, cosa forse ancor più difficile da ottenere e chi lavora in questa industry lo sa bene.

[1] https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/10/stupefacenti-consulta-boccia-legge-fini-giovanardi

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00258/sg

[3] http://www.dire.it/wp-content/uploads/2019/02/CANNABIS.pdf

 

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