Ci risiamo. Dopo i titoli e gli articoli di giornale che urlavano falsamente allo stop alla cannabis light in Italia, in seguito alla sentenza delle Sezioni Uniti della Cassazione dello scorso 30 Maggio, quest’oggi abbiamo la stessa identica situazione. Nulla è cambiato.
Nonostante le motivazioni della Cassazione, pubblicate ieri 11 Luglio, abbiano finalmente chiarito e specificato che non è reato, la stampa italiana ci ricasca.
Titoli come “Anche se light, è illegale”, “Vendere cannabis light è illegale” accenderanno nuovi dubbi e paure nei consumatori, facendo regnare il caos in una situazione ancora poco chiara.

È inaccettabile che la stampa italiana non analizzi le pagine prodotte delle Sezioni Uniti della Cassazione: si tratta di un atteggiamento dannoso per un intero settore. Perché dietro il mondo della canapa ci sono 15mila lavoratori (con famiglie) e un fatturato di 150 milioni di euro.
Basta considerare questi imprenditori come spacciatori.

Cannabi_sotto_Processo

Cosa dicono le motivazioni delle sezioni unite della Cassazione?
Ieri 11 Luglio, a distanza di oltre un mese, sono arrivate le motivazioni delle Sezioni Unite della Cassazione. Cosa chiariscono?

“la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa l., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.»

THC_CBD_Valori _legali

In parole semplici? La commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa l., quali foglie, inflorescenze, olio, resina è legale se privo di ogni efficacia drogante.

Le motivazioni della sentenza del 30 Maggio ribadiscono inoltre la non responsabilità, e di conseguenza la non punibilità, dell’agricoltore che ha rispettato tutte le indicazioni della legge nel caso in cui ci sia il superamento del valore soglia di 0,6% (per il quale è previsto il sequestro e la distruzione della coltivazione per ordine dell’autorità giudiziaria).